QUANDO IL GIUDICE TI LEGGE NEL PENSIERO

Articolo di FOCUS del 2015 che racconta di cose superficiali riguardanti la lettura del pensiero che si possono comunicare ai media inconsapevoli, senza destare troppa preoccupazione nella popolazione mondiale.

L’imputato, impassibile, è in piedi davanti alla corte che pronuncia il verdetto. È una scena comune in tv e al cinema, che si ripete ogni giorno anche in tutti i tribunali del mondo. E ogni giudice, ogni giurato, darebbe chissà che cosa per potergli leggere nella mente e avere così la certezza di aver preso la decisione giusta. È per questo che negli ultimi anni risonanze magnetiche, test genetici e le nuove versioni della macchina della verità sono entrati a far parte dell’armamentario processuale. Ma se avvocati e periti della difesa spingono perché alle perizie “vecchia maniera” vengano sostituite quelle nuove, alcuni scienziati e giuristi dubitano che questi strumenti siano utili davvero.

DELITTO A M UM BAI. Sono passati soltanto sei anni dal settembre 2008, quando un tribunale di Mumbai, in India, condannò una donna per l’omicidio del marito. Fu un processo indiziario: l’imputata fu sottoposta a risonanza magnetica e, contemporaneamente, a un elettroencefalogramma. In base al test, secondo gli esperti indiani, la donna aveva ricordi legati al crimine, che, ovviamente, non avrebbe avuto se fosse stata innocente.
L’uso di questa macchina per “leggere il cervello” ha destato molta eco nel mondo e ha sollevato innumerevoli obiezioni, accendendo i riflettori sul rapporto tra neuroscienze e legge. Da allora altri sistemi, più raffinati, sono stati proposti anche in Italia. È un’invenzione italiana, per esempio, l’aIat, “versione autobiografica” dell’Implicit association test, una prova nata in origine per valutare il razzismo inconsapevole delle persone. Messa a punto da Giovanni Sartori, neuropsicologo dell’Università di Padova, l’aIat è stata usata su Annamaria Franzoni, la mamma di Cogne condannata per l’omicidio del figlio Samuele, e su Stefania Albertani, la giovane di Como che nel 2009 uccise a sangue freddo la sorella, ne bruciò il corpo e riuscì a ingannare tutti (genitori compresi) per mesi.
«Nel caso Franzoni», spiega Sartori, «abbiamo appurato che alcuni eventi legati alla morte del bambino non sono presenti nella memoria dell’imputata. Significa che non ha commesso il fatto? Non necessariamente: potrebbe anche aver avuto un’amnesia. Con Stefania Albertani, invece, abbiamo usato l’aIat per dimostrare che, quando affermava di non aver ucciso la sorella, diceva il vero dal suo punto di vista, perché effettivamente non sembra attribuire a se stessa quanto è accaduto». Ad Albertani sono stati riconosciuti così vizio parziale di mente e schizofrenia: l’ergastolo le è stato ridotto a 20 anni di ospedale psichiatrico giudiziario. La sentenza, però, ha fatto scalpore dato che lo strumento utilizzato non è considerato abbastanza attendibile dalla maggioranza degli esperti.

IL DILEMMA DEL GIUDICE. La questione dell’attendibilità delle prove è uno dei punti chiave. Negli Stati Uniti sono stati stabiliti alcuni criteri fin dal 1923, nel famoso “caso di Frye”, in cui si discuteva proprio sulla possibilità di ricorrere al poligrafo, la più vecchia delle macchine della verità. In Italia, però, ancora non esiste una legge: il giudice può accettare o rifiutare una perizia sulla base del proprio giudizio personale. Dopo gli ultimi casi di cronaca, tuttavia, i magistrati stessi hanno deciso di rifarsi alla versione aggiornata dei criteri di Frye (una prova scientifica è accettabile soltanto se la maggioranza degli esperti del settore la ritiene affidabile; se è verificabile e falsificabile con esperimenti, e se è nota al giudice la percentuale di errore dei test). Ma i detrattori dell’uso delle prove neuroscientifiche in tribunale affermano che quasi nessuna di esse risponde in pieno a questi criteri. È vero che le alternative sono ancora meno verificabili: «La maggior parte delle perizie è ancora oggi basata su semplici colloqui con l’imputato. Rispetto a questi, tecniche come il neuroimaging, ma anche semplici test cognitivi con carta e penna, costituiscono in molti casi un miglioramento», osserva Gabriella Bottini, docente di neuropsicologia clinica e forense a Pavia.
È questa la ragione per cui i giudici fanno ricorso alle neuroscienze sempre più di frequente, anche in casi in cui ci sono pochi dubbi sulla diagnosi. È accaduto per esempio nella perizia che Bottini ha contribuito a stilare su Adam Kabobo, il ghanese accusato di aver ucciso nel 2013 a colpi di piccone tre passanti nel quartiere milanese di Niguarda. In quel caso non c’erano molte incertezze: Kabobo soffre di una grave forma di psicosi, aggravata dalla permanenza in strada e dagli stenti. Ma c’è anche un altro fattore che favorisce l’ingresso di queste tecniche in tribunale. Parte della società pensa infatti che l’infermità mentale sia una sorta di “ingiustizia” che “salva” i colpevoli. E il giudice, allora, per mettersi al riparo dalle critiche, cerca prove oggettive, fondate su esami che diano la certezza che l’imputato ha davvero dei disturbi. Problema: molto spesso nemmeno le neuroscienze possono dare risposte univoche.

UN LOBO FATTO MALE. Il difficile arriva quando in questione per l’imputato ci sono funzioni complesse come la capacità di prendere decisioni consapevoli o che coinvolgono anche aspetti di tipo emozionale, perché in quel caso si utilizzano molte aree cerebrali. Accade, per esempio, nella psicopatia, un comportamento antisociale che si manifesta con mancanza di empatia, tendenza a manipolare gli altri e violenza. Secondo alcune ricerche gli psicopatici hanno l’area del cervello che processa le emozioni (il lobo limbico) di forma e dimensione alterate, e meno attive le aree cerebrali coinvolte nell’empatia col dolore altrui. «Lo psicopatico non riesce a percepire la sofferenza che sta infliggendo alla vittima, né a identificarsi con essa. Perciò riesce a commettere delitti efferati e ripetuti», spiega Pietro Pietrini, docente di biochimica dell’Università di Pisa ed esperto di imaging cerebrale, oltre che di genetica delle malattie neurologiche e psichiatriche. «Accanto alle alterazioni, visibili con la risonanza magnetica, alcune forme di psicopatia hanno un substrato genetico, che è valutabile con l’analisi di un certo numero di geni che sembrano predisporre l’individuo a comportamenti aggressivi». La posizione di Pietrini, pure sostenuta da vari studi, non è condivisa da tutta la comunità scientifica. Per altro la stessa diagnosi di psicopatia è, per così dire, “sperimentale” (nel manuale che raggruppa le malattie psichiatriche, la psicopatia non esiste).
«Quanto ai geni che predispongono a comportamenti violenti, credo che negare la relazione tra loro e il carattere dell’individuo sia come negare la relazione tra fumo di sigaretta e cancro solo perché qualcuno, pur fumando, non si ammala», afferma Pietrini, che si è occupato di uno dei primi casi al mondo in cui l’analisi genetica ha fatto ridurre la pena all’imputato, giudicato nel tribunale di Trieste. «La colpa delle nostre azioni delittuose non è dei geni, sia ben chiaro, ma i geni sbagliati possono rendere più difficile il controllo degli impulsi».
Molti degli studi citati da Pietrini hanno infatti dimostrato che avere uno o più geni alterati può non essere un problema se si vive e si cresce in un contesto sano e amorevole. Gli stessi geni che predispongono all’aggressività sono presenti frequentemente nei broker di Wall Street e sono probabilmente all’origine del loro successo nel difficile mondo della finanza. Ma la combinazione di un’infanzia povera e con maltrattamenti e la presenza di questi geni sembra essere fatale.

I “NEUROSCETTICI”. Se ci sono giudici entusiasti delle novità, altri sono più scettici. Come Amedeo Santosuosso, giudice di Corte d’Appello di Milano, fondatore e direttore dello European Center for Law, Science and New Technologies, che punta l’indice sul margine di errore insito in qualsiasi test diagnostico. «Per uno scienziato, il 3 per cento di errore è un ottimo risultato. Ma per un giudice è un margine sufficiente per applicare la regola del ragionevole dubbio, che, appunto, protegge l’imputato se appena c’è un dubbio sulla sua colpevolezza».
Eppure già si usano, nelle indagini, tecniche scientifiche non sicure al 100 per cento, come il test del Dna, che ha sempre un piccolo margine di incertezza: «È vero», spiega Santosuosso. «È per questo che i test del Dna, sia in caso di colpevolezza in un crimine come dimostrano le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio – sia nel diritto di famiglia, come nel riconoscimento di paternità, non bastano da soli a determinare la sentenza. Servono altre prove. Le sentenze sono fatte anche di altri elementi: lo spirito della legge, la conoscenza del contesto sociale in cui si svolge la vicenda, le ricadute per la comunità in cui vive l’imputato. La scienza e i suoi strumenti sono elementi importanti, ma sono uno dei tanti tasselli di una storia che chi giudica si trova a dover ricomporre».

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